Il lavoro occasionale accessorio viene introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, con il d.lgs 276/03 capo II intitolato “Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti” artt. 70 -74.

Il fine dichiarato dal legislatore è quello di fare emergere dal sommerso tutta una serie di attività svolte “in nero” da soggetti a rischio di esclusione sociale non ancora entrati nel mondo del lavoro o a rischio di uscirne. La caratteristica di questa forma di lavoro non è data dalla modalità di svolgimento e quindi dalla sua assimilabilità al lavoro subordinato o al lavoro autonomo ma è data dalla modalità di pagamento attraverso i “voucher”.

Il legislatore dal 2003 oltre a dettare una prima definizione dell’istituto aveva anche stabilito i confini applicativi con la previsione dell’applicazione solo a determinati tipi di attività e solo per particolari tipi di lavoratori.

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